Due volte quest’autunno il governo russo ha rinviato il giorno in cui il gasolio avrebbe potuto tornare a lasciare liberamente il paese. Il 31 ottobre ha smesso di rinviare e ha cancellato l’eccezione. Il decreto n. 1436 è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione: la vigilia della data a cui l’eccezione era stata rinviata l’ultima volta.

Nelle stesse tre righe ha cancellato la data di scadenza di una seconda eccezione, più stretta, che scadeva proprio il 31 ottobre. Due termini sono caduti sullo stesso confine, e il governo li ha sciolti su quel confine in direzioni opposte: il canale largo è chiuso in via definitiva, quello stretto vive ora quanto il divieto stesso.

Tutto il decreto sono tre modifiche

La parte dispositiva del punto 1 recita per intero:

«a) dichiarare decaduto il sottopunto “g” del punto 2; b) riformulare il punto 4 come segue: “4. Il presente decreto entra in vigore il 1º agosto 2026 e vale fino al 31 gennaio 2027 compreso.”; c) dichiarare decaduto il punto 5.»

Il punto 3 è una frase: il decreto entra in vigore il 31 ottobre 2026. È firmato da Michail Mišustin. Il documento è pubblicato come scansione priva di livello testuale; ne abbiamo lette entrambe le pagine come immagini in questa sessione.

Il vecchio punto 4 faceva correre il divieto dal 1º agosto 2026, tranne il sottopunto (g), che doveva partire più tardi. Il vecchio punto 5 lo portava fino al 31 gennaio 2027, tranne il sottopunto (v), che doveva fermarsi prima. Il nuovo punto 4 fonde i due in una sola frase senza alcuna eccezione, e il punto 5 sparisce perché il suo contenuto è passato nel punto 4. Ogni scappatoia dal calendario proprio del divieto è venuta meno.

Una porta larga che non si è mai aperta

Il decreto n. 954 del 30 luglio 2026 ha vietato l’esportazione di benzine per autotrazione, gasolio, carburante marino e altri gasoli — codici doganali da 2710 12 411 0 a 2710 12 590 0 e da 2710 19 421 0 a 2710 19 429 0, compresi i volumi acquistati in borsa — e vi ha ritagliato quindici eccezioni, dalla (a) alla (p). Due riguardano il gasolio e, come abbiamo illustrato il 30 agosto, la loro portata non coincide:

Il sottopunto (g) era la porta del ritorno all’esportazione aperta. Non è mai stata aperta. Il decreto n. 954 la fissava al 1º settembre 2026; il decreto n. 1097 del 28 agosto ha spostato quella data al 1º ottobre; il decreto n. 1252 del 29 settembre al 1º novembre. Abbiamo letto tutti e quattro i decreti in questa sessione; i due che hanno spostato la data operano due sostituzioni di parole ciascuno, una al punto 4 e una al punto 5. L’eccezione è stata rinviata due volte e cancellata l’ultimo giorno prima di quello in cui avrebbe finalmente operato. Non ha governato neppure una dichiarazione doganale.

Una porta stretta che doveva chiudersi

L’altra metà del decreto va nella direzione opposta. Il sottopunto (v) era l’unico canale del gasolio davvero in funzione, e il punto 5 gli dava una data di fine: prima il 31 agosto 2026, poi — con quegli stessi due decreti, nella rispettiva seconda sostituzione — il 30 settembre, quindi il 31 ottobre. Ieri era quella data.

Invece di rinviarla una terza volta, il decreto n. 1436 ha tolto la frase che la conteneva. Il punto 5 non c’è più, il nuovo punto 4 non prevede eccezioni, e il canale degli accordi per il gasolio si esaurisce ora quando si esaurisce il divieto stesso, il 31 gennaio 2027. Il governo ha inoltre abrogato il sottopunto (b) del punto 1 in ciascuno dei due decreti precedenti: proprio le modifiche che riscrivevano quella data mese dopo mese. La riga è stata ritirata deliberatamente, non lasciata scadere.

L’effetto è di allineare il gasolio alla benzina. L’eccezione (b), equivalente della (v) per la benzina, non ha mai avuto una data di fine propria; ce l’aveva solo la versione per il gasolio. Quell’asimmetria è sparita.

Ciò che resta è più stretto di prima del 31 ottobre. Restano in piedi quattordici eccezioni, e undici di esse hanno un testo pubblicato. Di quelle undici, l’unica via per cui il gasolio può essere venduto commercialmente all’estero è il canale degli accordi limitato dai bilanci indicativi; un’altra, la (b), fa lo stesso per la benzina. Le nove rimanenti non sono affatto vendite commerciali: aiuti umanitari, transito, provviste di bordo, carburante nei serbatoi stessi dei veicoli, forniture alle formazioni militari russe all’estero, forniture alle organizzazioni russe a Bajkonur, forniture alle organizzazioni russe alle Svalbard, carburante per navi e installazioni sotto giurisdizione esclusiva russa e carburante portato fuori dai privati per uso personale. Le ultime tre eccezioni — (n), (o) e (p) — sono composte per intero dalle parole «per uso d’ufficio», sicché tre su quattordici non sono affatto verificabili rispetto al decreto.

La parola che non compare in nessuno dei quattro decreti

Queste decisioni vengono di norma riferite come una proroga del divieto di esportare gasolio da parte dei produttori. Quella parola non compare in nessuno dei quattro atti che abbiamo letto. Il decreto n. 954 definisce entrambe le eccezioni sul gasolio con una condizione relativa al coefficiente del dazio all’esportazione e, per quella stretta, con una quota: non con l’identità di chi esporta. L’inquadramento, però, non è un’invenzione della stampa: il governo stesso lo ha usato nel proprio comunicato sul rinvio precedente, e quel comunicato lo abbiamo citato il 30 agosto. È una descrizione dell’effetto, agganciata a un testo che non lo dice.

Oggi la distinzione conta, perché le due letture danno risposte diverse. Letto come una regola sui produttori, questo decreto proroga qualcosa. Letto com’è scritto, abolisce un’eccezione e rende permanente l’altra per i tre mesi che restano al divieto — e ciò che abolisce non era mai entrato in vigore, sicché nulla di quanto avveniva il 30 ottobre è cessato il 31. A cambiare è il futuro che i decreti precedenti avevano programmato.

Perché una decisione sui carburanti arriva al bilancio

Il carburante che resta in patria non produce ricavi da esportazione. Agisce però sui prezzi interni, e i prezzi interni determinano l’ammortizzatore: il pagamento alle raffinerie che compare come riga negativa all’interno della cifra mensile delle entrate da petrolio e gas. Abbiamo smontato quella riga il 25 agosto: si riduce man mano che i prezzi interni salgono verso le loro soglie e tocca lo zero appena le superano. I due canali tirano dunque in senso contrario. Meno carburante venduto all’estero è meno base esportabile; prezzi più alti in patria sono un sussidio versato più piccolo. Quale prevalga non si vede in questo testo, e non intendiamo indovinarlo: la nostra guida alle entrate da petrolio e gas spiega come viene composta quella cifra netta, e a deciderlo è il file mensile del ministero delle Finanze.

Quel che il decreto dice del movente lo dice solo nell’atto base. Il decreto n. 954 si apre citando gli articoli 29 e 47 del Trattato sull’Unione economica eurasiatica, il suo allegato n. 7, l’articolo 21 della legge sul commercio estero e l’obiettivo di «garantire la sicurezza energetica della Federazione Russa». Il decreto n. 1436 non ha un preambolo proprio: nessuna ragione dichiarata, nessuna giustificazione finanziaria, nulla tra il titolo e la parola dispone.

Nemmeno il contesto interno è nel documento, ma è agli atti. L’oblast di Rjazan ha razionato la benzina in base all’ultima cifra della targa per 56 giorni da fine agosto, sospendendo il regime il 24 ottobre senza una ragione dichiarata. Un governo che prendeva questa decisione un mese per volta l’ha ora messa per iscritto per tre.

Che cosa significa per il nostro modello

Le entrate russe da petrolio e gas segnano 10 su 100, il secondo peggiore degli otto indicatori. La lettura dietro quel punteggio è di settembre e oggi non è cambiata: le entrate reali sui dodici mesi mobili stanno al 54,9% del livello del 2021, misurate contro àncore di 100 per il totale 2021 ai prezzi del 2021 e di 0 per la metà di quel totale. L’indice di solidità è a 46 su 100, in zona di stress, dove stava ieri.

Oggi questo decreto non muove nulla di tutto ciò. Non fissa volumi, non trasferisce denaro e non nomina alcuna somma. Appartiene all’indicatore come il decreto di agosto: attraverso l’ammortizzatore e la base esportabile, con ritardo, e attraverso ciò che rivela su quanto in là il governo accetti di impegnarsi. Ad agosto si è impegnato per un mese, due giorni prima della scadenza. Stavolta fino a fine gennaio.

Quel che non sappiamo

I volumi. Quanto gasolio sia uscito dal canale degli accordi, e quanto sarebbe uscito da quello largo, non è pubblicato; i bilanci indicativi degli accordi intergovernativi non sono pubblici. Da settembre le serie rilevanti sono inoltre più difficili da raggiungere in linea di principio: un decreto ha limitato i dati sulle esportazioni delle imprese e sulla raffinazione e ne ha vietato la ripubblicazione.

Se il divieto finisca il 31 gennaio. Il decreto fissa quella data e toglie la meccanica dell’aggiustamento mensile, il che non equivale a un impegno. Lo stesso governo ha modificato questo atto tre volte in tre mesi.

Che cosa dicano i ministeri. Nulla, per quanto possiamo vedere. Il sito del ministero dell’Energia ha risposto HTTP 403 alle nostre verifiche stamattina, government.ru non ha risposto affatto e il ministero delle Finanze è irraggiungibile da sette giorni. Al momento in cui scriviamo non abbiamo trovato alcuna ripresa di questo decreto; le ricerche restituiscono il rinvio di settembre.

Che cosa permettano le tre eccezioni segrete. Invariato da agosto: i sottopunti (n), (o) e (p) non hanno testo pubblico, e il decreto n. 1436 non li tocca.