Il 7 ottobre il portale ufficiale di pubblicazione ha messo in rete il decreto governativo n. 1291, firmato il 2 ottobre: diciannove pagine, una scansione senza livello di testo, che in questa sessione abbiamo letto pagina per pagina. Modifica nove atti del governo in una volta, e le modifiche condividono un solo soggetto: che cosa succede al prezzo del calore e dell’acqua quando la guerra arriva ai tubi.
La risposta del decreto è un canale, non un pagamento. Il denaro che le aziende del riscaldamento e dell’acqua spendono per difendere i propri impianti dagli attacchi dei droni, per «soddisfare i bisogni delle Forze armate» e per ricostruire ciò che gli attacchi hanno distrutto diventa una spesa giustificata dentro la tariffa regolata — il prezzo che pagano famiglie e imprese. In nessun punto delle diciannove pagine c’è una cifra in rubli.
Le parole inserite nelle regole dei prezzi
Nei fondamenti della formazione dei prezzi del riscaldamento — le regole del decreto n. 1075, in vigore dal 2012 — la cerchia delle organizzazioni autorizzate a chiedere una revisione straordinaria della tariffa viene allargata da una lunga inserzione al punto 74. Tradotta:
«…e (o) che attua misure per garantire la sicurezza degli impianti di riscaldamento, anche sulla base di decisioni (raccomandazioni) degli organi del potere statale… per garantire la sicurezza, contribuire a risolvere i compiti di difesa dalle minacce di attacco con l’impiego di velivoli senza pilota, nonché per attuare misure destinate a soddisfare i bisogni delle Forze armate della Federazione Russa, di altre truppe, formazioni militari, organi e i bisogni della popolazione…»
Le regole dell’acqua ricevono l’immagine speculare. Un nuovo sottopunto «m» del punto 65 dei fondamenti dei prezzi dell’acqua (decreto n. 406) elenca ciò che d’ora in poi conta come spesa che la tariffa deve coprire: opere protettive della difesa civile, costruzioni a riparo di impianti ed edifici, «mezzi tecnici speciali, compresi i mezzi di rilevamento e contrasto degli apparecchi senza pilota», mezzi speciali e veicoli di classe di protezione superiore, mezzi di protezione del personale, premi di incentivo ai lavoratori, il costo della vigilanza del sito — là dove tutto questo non è già contato, o non per intero, nei costi operativi.
Entrambi i corpi di regole datano l’innesco allo stesso modo: distruzione o danneggiamento di un impianto produttivo dal 1° gennaio 2025 «in conseguenza della commissione di un atto (di atti) di ingerenza illecita legato all’impiego di mezzi di distruzione convenzionali (compreso un atto terroristico) o a un sabotaggio». Ed entrambi accettano ora domande che citano non solo il denaro speso ma quello da spendere: dove la vecchia stesura parlava di dati «sulle spese sostenute», la nuova dice «sulle spese sostenute e (o) pianificate».
Un procedimento penale apre il tetto
La Russia limita la velocità con cui può salire la bolletta comunale complessiva di una famiglia: un indice annuale per regione, con uno scostamento limitato per comune. Superare il tetto richiede una giustificazione. Il decreto n. 1291 riscrive l’elenco dei documenti su cui quella giustificazione poggia — nelle regole sugli indici di pagamento dei cittadini, il decreto n. 400 — e il nuovo elenco comincia così:
«…con l’allegato di una copia dell’ordinanza di apertura di un procedimento penale, e (o) di una copia della decisione (estratto dal verbale di seduta) di un organo a funzionamento permanente… e (o) di un altro documento, compreso uno che confermi che la distruzione e (o) il danneggiamento dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto del sistema centralizzato dell’acqua calda, dell’acqua fredda e (o) della fognatura è avvenuto esclusivamente in conseguenza della commissione di un atto (di atti) di ingerenza illecita legato all’impiego di mezzi di distruzione convenzionali (compreso un atto terroristico) o a un sabotaggio».
In altre parole, l’ordinanza di apertura di un procedimento penale dopo un attacco è ora un documento tariffario: certifica l’evento che consente alle bollette di un comune di salire oltre il tetto regionale.
Sanzioni spente, prove alleggerite, trasparenza al buio
Tre passi ulteriori completano il meccanismo. Primo: nel 2026 e nel 2027 le disposizioni punitive dei due sistemi di prezzo — le clausole che puniscono un’azienda per obblighi di concessione mancati o per un programma di investimenti non realizzato — non si applicano a queste organizzazioni, purché il denaro sia andato ai costi di sicurezza e ricostruzione descritti dal decreto. Chi ha saltato l’investimento previsto perché pagava reti antidrone non risponde dell’investimento saltato.
Secondo: la soglia di prova scende. Le spese di sicurezza possono essere confermate con rendiconti contabili o statistici intermedi e contate già nel periodo di regolazione successivo, senza attendere bilanci annuali certificati.
Terzo: il pubblico non vedrà il dettaglio. I due standard di trasparenza — per il calore (decreto n. 110) e per l’acqua (decreto n. 108) — ricevono un nuovo punto 4¹: nel 2026 e nel 2027 le parti dei programmi di investimento che riguardano la protezione e la ricostruzione dopo gli attacchi non sono soggette a divulgazione. La spesa è giustificata, la bolletta può salire, e la riga è chiusa.
C’è anche un quarto passo, fuori dalla formazione dei prezzi. Il decreto n. 931 sul diritto abitativo guadagna un sottopunto: se impianti di calore, acqua, fognatura, gas o elettricità sono distrutti o danneggiati da un atto simile e la prestazione è divenuta impossibile, il fornitore è liberato dai requisiti di qualità dei servizi comunali. Là dove un attacco ha reso il servizio impossibile, la legge smette di misurarlo.
Che cosa il decreto non dice
Nessun importo. Quanti impianti rientrano, quanto costano le misure, di quanto può salire una bolletta — niente di tutto questo è nel testo. Il decreto costruisce il canale e non nomina un volume. È il disegno, non una svista: un pagamento una tantum avrebbe una somma; una categoria permanente di costi non ce l’ha.
Che cosa è stato abrogato con esso. Il decreto dichiara decaduto il punto 13 delle modifiche del 2017 alle regole degli indici di pagamento (decreto n. 1097). Che cosa dicesse quel punto non abbiamo potuto verificarlo: le banche dati giuridiche con i testi consolidati sono irraggiungibili da questo ambiente, sicché una parte delle modifiche può essere descritta solo come ritocchi, non come risultato.
Che cosa comincia nel 2027. Due capoversi delle modifiche entrano in vigore solo il 1° marzo 2027, e i diritti centrali di revisione nei due sistemi di prezzo valgono fino a quella stessa data. Quali frasi esattamente siano rinviate non si può fissare senza i testi consolidati; le date stanno nei punti finali del decreto stesso.
Se elettricità e gas seguiranno. La liberazione dai requisiti di qualità nomina gli impianti elettrici e del gas accanto a calore e acqua; le modifiche tariffarie non toccano quei settori. Se arriveranno decreti speculari, il testo non lo dice.
Che cosa significa per le serie che seguiamo
Le tariffe di riscaldamento e acqua sono prezzi amministrati, e stanno dentro il paniere del consumatore. Il nostro indicatore dell’inflazione annua segna 6,3% anno su anno ad agosto — 95 su 100 rispetto a una media prebellica del 4,6% e a una linea di allarme registrata al 40%. La nostra guida all’inflazione spiega lo strato amministrato: prezzi che si muovono quando lo Stato lo decide. Questo decreto è una decisione di quel tipo — permette a specifici prezzi regolati di salire oltre il tetto abituale, e lascia misura e tempi agli organi tariffari regionali, che pubblicano le proprie decisioni separatamente. Annotiamo la direzione indicata dalla costruzione e non la trasformiamo in previsione.
Il fatto più grande è fiscale. Gli attacchi agli impianti comunali e la difesa contro di essi costano denaro, e questo decreto dice di chi: non del bilancio. Portati nella tariffa, quei costi non compaiono in nessuna riga di spesa, non allargano alcun deficit e raggiungono le persone come bolletta — la stessa strada silenziosa per cui il giorno prima il prezzo elettrico regolato del 2027 è uscito dalle sue formule di indicizzazione. L’indice di solidità è a 46,2 su 100, in zona di stress. Il passaggio di stamattina ha mosso una lettura: la massa monetaria M2 cresce del 13,2% anno su anno al 1° ottobre, dal 12,9% di un mese prima.